Cosa sono i SIC?
I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito. Gli enti partecipanti (banche e società finanziarie), su base volontaria, forniscono ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) di chi ha richiesto un finanziamento. Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il “codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, che disciplina specificamente l’attività dei SIC e degli enti finanziari che vi accedono. Sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali, il codice prevede una serie di disposizioni chiare e precise a tutela dei dati personali dei soggetti censiti, in armonia con il dettato legislativo del Codice privacy (Dlgs. 196/2003).
Quali sono i SIC e come contattarli?
- CRIF S.p.A. (Centrale Rischi Finanziari) Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Zanardi 41 – 40131 Bologna Tel. 0516458900, Fax 0516458940 Sito internet: www.consumatori.crif.com
- EXPERIAN CERVED INFORMATION SERVICE S.p.A. Servizio Tutela Consumatori Via Pesenti n. 121/123 – 00173 Roma Tel. 199.183.538, Fax 199.101.850 Sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)
- CTC (Consorzio Tutela del Credito) Viale Tunisia 50 – 20124 Milano Tel. 0266710235-29, Fax 0267479250 Sito internet: www.ctconline.it
La conservazione dei dati
I tempi di conservazione dei dati sono stati stabiliti dal codice di deontologia e buona condotta e sono organizzati secondo tempi diversi:
Richieste di finanziamento | 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa | |
Morosità di due rate o mesi poi sanate | 12 mesi dalla regolazione debitoria | |
Ritardi superiori sanati anche su transazione | 24 mesi dalla regolazione debitoria | |
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempienze, sofferenze) non sanati | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, o dalla data in cui è risultato necessario il l’ultimo aggiornamento dei dati (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) | |
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) | 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. |
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